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Alla fine del Consiglio Comunale tenutosi in seconda convocazione giorno 25/02/2010 avente come O.d.G. 1) Discussione in merito alla Deliberazione di Giunta Municipale n.22 del 12/02/2010 con oggetto: "Presa atto parere di cui alla delibera di G.M. n.04 del 22/01/2010" ed alla determinazione sindacale n.10 del 15/02/2010 con oggetto "Nomina Assessori", con cui il Sindaco nominava nuovi 2 assessori, i Consiglieri di Maggioranza hanno presentato il seguente documento di indrizzo politico:
I sottoscritti consiglieri comunali, nell’esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo politico con il presente documento
Invitano
formalmente il sindaco pro tempore del comune di Raddusa a voler in via cautelativa revocare LA DELIBERA N. 22 DEL 12.02.10 AVENTE AD OGGETTO PRESA D’ATTO DEL PARERE E LA DETERMINA SINDACALE N.10 DEL 15.02.10 AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA DEGLI ASSESSORI
In data 31.03.2009 il consiglio comunale nell’esercizio delle sue funzione legislativa, su sollecitazione dell’amministrazione che più volte lamentava il precario stato economico in cui versava l’ente legiferava di modificare l’art. 27 dello statuto riducendo da quattro a due il numero degli assessori
L’amministrazione ritenendo illegittimo il provvedimento del consiglio comunale adiva le opportune vie legale chiedendo al Giudice competente, in via precautelare, la immediata sospensione della esecutività del provvedimento al fine di evitare danni immediati all’ente.
Il Giudice sia di Primo grado, prima, e il CGA, dopo, respingevano la istanza di sospensione cautelare fissando la discussione nel merito per l’udienza che si celebrerà il 3.3.2010, data in cui le parti rassegneranno le proprie conclusioni a mezzo dei propri difensori.
Ergo la modifica così come apportata dal consiglio comunale, sin tanto che non interviene un provvedimento giurisdizionale a caducarne l’efficacia, rimane legittimamente in efficacia, con tutte le conseguenze legali che ne derivano.
Nel rispetto pertanto del provvedimento assunto dal consiglio -unico organo deputato a legiferare- gli assessori che coadiuvano il sindaco nell’attività amministrativa avrebbero dovuto rimanere due, salvo ovviamente ripetiamo un provvedimento giurisdizionale che dichiari illegittima la delibera consigliare.
Provvedimento a tutt’oggi non posto in essere.
Contravvenendo a quanto statuito dalla norma statutaria e ai provvedimenti di rigetto del TAR e del CGA che non hanno caducato il provvedimento consigliare il sindaco -legibus solutus- su parere affidato ad un consulente di parte, differente dal professionista, cui è stata conferita procura a rappresentarlo in giudizio, pone in essere la determina n. 10 con la quale nomina ulteriori due assessori da aggiungere ai precedenti due.
Determina, che viene posta oltre che in violazione del cosiddetto patto elettorale -poiché certamente non si rispetta la volontà degli elettori con la logica delle spartizioni delle poltrone al fine di avere rappresentazioni in consiglio- ma soprattutto in violazione di varie norme:
in primis il reato di cui agli art. 323 c.p.: infatti il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni in violazione della norma statutaria vigente così come legittimamente modificata dal consiglio comunale (vedasi sentenza Tar e CGA ) intenzionalmente procura vantaggio -anche di tipo economico- agli assessore arrecando un danno patrimoniale all’ente, che come più volte reiteratamente dichiarato dallo stesso versa in gravi difficoltà economiche.
Ma non solo.
A questa che rimane la violazione più rilevante si aggiungono altre violazioni di legge.
Infatti il sindaco al fine di superare l’ostacolo frapposto dagli organi giurisdizionali posti in essere dal TAR, prima, e dal CGA, poi, che hanno rigettato le istanze cautelari conferisce incarico a un professionista per esprimere un parere pro veritate che abbia a chiarire le problematiche circa l’operatività della riforma operata dalla legge regionale 22/2008, parere che per quanto da illustre professionista promani, è comunque un parere di parte che non può certo avere una forza tale da far caducare il giudicato seppur in via cautelare di un organo giurisdizionale.
Circa la nomina degli assessori, questo consiglio rileva anche, come lo stesso sia stato conferito in totale assenza del preventivo e obbligatorio parere del responsabile del servizio finanziario checché se ne dica in determina.
Pertanto l’assenza del parere del responsabile finanziario unitamente alle pronunce in sede cautelare di organi giurisdizionali conformi espone l’ente ad un debito fuori bilancio con aggravio di costi
Con riferimento poi al parere si rappresenta, come già anticipato, che le motivazione addotte dal Esimio Avvocato circa la presunta operatività della norma al mandato successivo sono e rimangono una interpretazione latamente estensiva che non trova fondamento alcuno nel nostro ordinamento.
Si significa infatti che le norme per legge entrano in vigore -così come fatto presente nel parere- il giorno successivo rispetto a quello della pubblicazione, tuttavia qualora il legislatore intuisca una difficoltà pratica nell’entrata in vigore o un contrasto con altre norme, è lo stesso legislatore che con norme transitorie pone in essere una regola che disciplina la successione della norma nell’ordinamento vigente.
Circostanza questa che non si è assolutamente verificata.
Il legislatore ritenendo la nuova norma perfettamente inserita ha ritenuto di non inserire nessuna norma transitoria.
Anzi la immediata recezione della norma nello statuto del comune di Raddusa è stata di esempio presso altri comuni che sull’onda della sollecitazione al risparmio nella pubblica amministrazione hanno deliberato in tal senso.
Tuttavia il fulcro della discussione non è e non avrebbe dovuto esser l’operatività della norma regionale ma altro, infatti il consiglio comunale nell’esercizio delle sue funzione ha deciso di legiferare circa il numero degli assessori che coadiuvano il sindaco nelle sue funzioni amministrative.
Orbene lo statuto dell’ente conformemente a legge prevedeva nella sua formulazione originaria che il numero di assessori che potevano esser nominati non poteva superare il numero di 4, non indicando assolutamente il numero minimo.
Il consiglio in data 31.03.2009 decide a maggioranza qualificata e con la procedura aggravata come richiesto dalla norma di ridurre il numero degli assessori riducendoli a due: trattasi di un comune piccolo, ove è possibile ripartire le deleghe tra un numero minore di assessori, lo stesso sindaco insieme alla giunta per più di otto mesi hanno dimostrato di poter lavorare in numero di tre.
La modifica ergo non nasce dalla nuova norma regionale ma piuttosto dal potere di legiferare che è competenza esclusiva dell consiglio comunale e non della giunta.
Pertanto il comportamento del pubblico ufficiale che oggi si contesta è lo sprezzo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionale , si rammenta infatti che è ancor oggi pendente un procedimento volto ad appurare la legittimità della delibera del consiglio comunale n. 12 del 31.03.2009, nei confronti della divisione dei poteri statuita per legge, rimanendo prerogativa del consiglio il potere legislativo ma anche nei confronti degli elettori.
Tutto ciò premesso con il presente documento i sottoscritti formulano il seguente indirizzo politico
VOGLIA IL SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI RADDUSA NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO PENDENTE REVOCARE:
1) LA DELIBERA N. 22 DEL 12.02.10 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PARERE E
2) LA DETERMINA SINDACALE N.10 DEL 15.02.10 AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA DEGLI ASSESSORI
ERGO RIDURRE IL NUMERO DEGLI ASSSESSORI COSI’ COME STATUITO DALL’ATTUALE ART. 27 DELLO STATUTO COMUNALE.
Alla luce di quanto testè detto Il consiglio ritiene nulli perché illegittimi tutti gli atti posti in essere dall’attuale Giunta comunale e
chiede
al presidente di trasmettere detto documento a ciascuno dei capi area, informandoli della illegittima composizione dell’attuale Giunta, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano.
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